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Dl 34/2020 – art. 119 e 121 e successive modifiche
Di cosa si tratta?
Il Superbonus 110% incentiva i lavori di efficientamento energetico e riduzione di rischio sismico in edifici esistenti.
Chi ne ha diritto?
Spetta per gli interventi effettuati da persone fisiche, condomìni, Iacp, Onlus e associazioni sportive (solo per immobili adibiti a spogliatoi). Ne hanno diritto anche i condòmini, per le singole unità abitative, previo aumento delle due classi energetiche nelle parti comuni del condominio. Non spetta per interventi effettuati su immobili accatastati A1, A8, A9.
In che modo viene erogato?
È una detrazione Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche). Viene erogato in 5 rate annuali, di pari importo, per le spese sostenute entro il 31/12/2021; in 4 rate annuali, di pari importo, per le spese sostenute nell’anno 2022.
In alternativa è possibile optare per la cessione del credito d’imposta a terzi o per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore dei beni e servizi.
Quali interventi sono agevolati?
Gli interventi agevolati si dividono in “trainanti” e “trainati”. L’esecuzione di uno o più interventi trainanti dà la possibilità di eseguire uno o più interventi trainati.
Trainanti:
– coibentazione pareti verticali, orizzontali e oblique (cappotto termico e coibentazione tetto e/o sottotetto)
– sostituzione della caldaia
Trainati:
– installazione di impianto fotovoltaico
– installazione di batteria d’accumulo
– sostituzione di infissi ed oscuranti
– installazione di colonnina di ricarica per veicoli elettrici
– installazione di domotica per il controllo da remoto degli impianti
Indispensabile assicurare, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio; il miglioramento è dimostrato dall’attestato APE ante e post eseguito da tecnico abilitato sottoforma di dichiarazione asseverata. Essedo un incentivo per il miglioramento energetico è altresì necessario che gli edifici siano dotati di impianto di riscaldamento.
Validità
Il Superbonus 110% è valido fino al 31/06/2022. Per i soli interventi sulle parti comuni degli edifici eseguite dai condomìni e per interventi eseguiti su edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 u.a., per i quali al 30/06/22 siano stati effettuati almeno il 60% della totalità dei lavori, è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute entro il 31/12/2022.
INTERVENTO | MASSIMALE |
---|---|
cappotto termico e/o coibentazione tetto | 50.000€ per edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti; 40.000€/u.a. per edifici composti da 2 a 8 unità; 30.000€/u.a. per edifici composti da più di 8 unità |
sostituzione caldaia | 30.000€ per edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti; 20.000€/u.a. per edifici composti da 2 a 8 unità; 15.000€/u.a. per edifici composti da più di 8 unità |
fotovoltaico | 48.000€ nel limite di spesa di 2.400€/kWp |
batteria d'accumulo | 1.000€/kWh nel limite complessivo di spesa di 48.000€ e comunque di 2.400€/kWp |
sostituzione infissi e/o oscuranti | 60.000€ |
colonnina ricarica veicoli elettrici | 2.000€ per edifici unifamiliari; 1.500€ in edifici plurifamiliari o condomini fino ad 8 colonnine; 1.200€ in edifici plurifamiliari o condomini oltre le 8 colonnine |
Esempio Detrazione Fiscale:
Costo degli interventi 150.000 € + iva (10%)
Spesa sostenuta = 165.000 €
Recupero 110% in 5 anni = 181.500 €
Esempio Sconto in Fattura:
Costo degli interventi 150.000 € + iva (10%)
Sconto in fattura 100% immediato = – 165.000 €
Tot. spesa sostenuta = 0,00 €
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